Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 14829 del 3 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di appalto, qualora il committente sia un condominio, il termine per la denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera (art. 1667 cod. civ.) decorre dal momento in cui l'amministratore abbia acquisito conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera e non dal giorno in cui l'amministratore ne renda edotti i condomini in sede assembleare.

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