(massima n. 1)
Nel contratto di appalto, qualora il committente sia un condominio, il termine per la denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera (art. 1667 cod. civ.) decorre dal momento in cui l'amministratore abbia acquisito conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera e non dal giorno in cui l'amministratore ne renda edotti i condomini in sede assembleare.