(massima n. 1)
L'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi prevista dall'art. 1667 c.c. deve essere proposta dal convenuto tramite la comparsa di risposta, da depositarsi almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., pena la sua inammissibilitą. Tale eccezione non č rilevabile d'ufficio e, in caso di mancata tempestivitą, il convenuto č decaduto dal diritto di sollevarla.