Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 20221 del 22 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di appalto, affinché il committente possa validamente far valere i vizi dell'opera realizzata, è necessario che la denuncia dei vizi sia effettuata entro i termini previsti dall'art. 1667, comma 2, cod. civ. La mancata tempestiva denuncia comporta la decadenza dal diritto alla garanzia nei confronti dell'appaltatore, anche qualora l'opera non sia stata formalmente accettata o collaudata.

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