Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 19979 del 19 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimpleti non est adimplendum al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame.(Nella specie, la S.C. affermando il principio ha chiarito che esso trova applicazione anche nel caso di prestazione d'opera ex art. 2226 c.c.).

(massima n. 2)

Al contratto di prestazione d'opera ex art. 2226 c.c. si applica la disciplina dettata dall'art. 1667 c.c. in ordine alla garanzia per vizi, secondo cui la denuncia dei vizi non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati. L'impegno di eliminare i difetti o vizi dell'opera sostituisce il rapporto originario e dà vita a un'autonoma obbligazione che si prescrive nel termine ordinario decorrente dalla data di assunzione dell'impegno stesso.

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