(massima n. 1)
In caso di mancata ultimazione dei lavori nell'ambito di un contratto d'appalto, la disciplina applicabile nei confronti dell'appaltatore č quella generale in materia di inadempimento contrattuale, mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine ma presenti dei difetti.