(massima n. 1)
In tema di appalto, il direttore dei lavori è responsabile nei confronti del committente se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere strutturali, anche se affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata. La responsabilità del direttore dei lavori non viene meno per il solo fatto che il committente richieda l'applicazione di un prodotto particolare, anziché quello solitamente utilizzato dall'appaltatore; infatti, il direttore dei lavori ha il dovere e la capacità di acquisire tutte le informazioni necessarie al suo corretto uso.