Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 3249 del 5 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di appalto, il direttore dei lavori è responsabile nei confronti del committente se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere strutturali, anche se affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata. La responsabilità del direttore dei lavori non viene meno per il solo fatto che il committente richieda l'applicazione di un prodotto particolare, anziché quello solitamente utilizzato dall'appaltatore; infatti, il direttore dei lavori ha il dovere e la capacità di acquisire tutte le informazioni necessarie al suo corretto uso.

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