(massima n. 1)
La responsabilitā dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c. non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l'art. 1668, comma 1, c.c. pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, onde, nel caso in cui le spese sostenute dal committente per il suo intervento riparatorio non abbiano consentito la suddetta eliminazione con superamento definitivo del pregiudizio lamentato, l'appaltatore č tenuto a sopportare l'intero peso economico che sia idoneo a garantire il risultato preventivamente concordato con l'esatta esecuzione del contratto di appalto.