(massima n. 1)
In tema di appalto, il riconoscimento dell'appaltatore di vizi e difformità dell'opera, perché sia valido agli effetti dell'art. 1667, secondo comma, seconda parte, c.c., non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità. Pertanto, la denuncia del committente prescritta a pena di decadenza è superflua anche quando l'appaltatore, riconoscendo l'esistenza di vizi o difformità, contesti o neghi di doverne rispondere.