Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 26323 del 12 settembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contratto di appalto, la condotta di occultamento del vizio da parte dell'appaltatore, rilevante ex art. 1667, secondo comma, c.c., presuppone che questo sia preesistente alla verifica (o all'accettazione dell'opera), perché altrimenti non potrebbe essere intenzionalmente nascosto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in violazione di tale principio, aveva parificato l'occultamento delle scelte esecutive all'occultamento dei vizi causati da quelle scelte, non ancora sussistenti al momento del collaudo e, pertanto, da denunciare al momento della loro manifestazione).

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