Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 1582 del 19 gennaio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'art. 2118 c.c. attribuisce al preavviso di licenziamento efficacia meramente obbligatoria e non reale, con la conseguenza che, se una delle parti esercita la facoltą di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennitą sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti.

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