(massima n. 1)
In tema di contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'art. 2118 cod. civ. attribuisce al preavviso di licenziamento efficacia meramente obbligatoria e non reale, con la conseguenza che se una delle parti esercita la facoltą di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennitą sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza a sul rapporto di lavoro eventuali avvenimenti sopravvenuti.