Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18170 del 23 giugno 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Alla stregua di una interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 2118 c.c., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, il preavviso non ha efficacia reale ma efficacia obbligatoria: con la conseguenza che, nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltą di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennitą sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti.

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