Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 27140 del 21 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 2118, comma 2, c.c., il datore di lavoro è obbligato a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di risoluzione del rapporto non preceduta da un periodo di preavviso lavorato, sicché nell'ipotesi di passaggio diretto alle dipendenze dell'impresa subentrante per cambio appalto l'indennità è dovuta anche ai dipendenti di un'impresa di pulizie e multiservizi, mancando nella contrattazione collettiva di settore una previsione che ne escluda la corresponsione.

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