Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 28415 del 5 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di cessazione del rapporto di lavoro per cessazione di un contratto di appalto e conseguente passaggio diretto del lavoratore all'impresa subentrante, il datore di lavoro cessante č tenuto a corrispondere al lavoratore l'indennitā sostitutiva del preavviso. Tale obbligo persiste anche se il lavoratore trova immediatamente una nuova occupazione presso l'impresa subentrante, non potendo configurarsi una risoluzione consensuale del primo contratto di lavoro. (art. 2118 c.c.).

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