(massima n. 1)
In tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'istituto del recesso - disciplinato dall'art. 2118 cod. civ. - adempie ad una funzione destinata a variare in funzione della considerazione della parte non recedente: in caso di licenziamento, si ritiene che il preavviso abbia la funzione di garantire al lavoratore la continuitą della percezione della retribuzione in un certo lasso di tempo al fine di consentirgli il reperimento di una nuova occupazione; in caso di dimissioni del lavoratore, il preavviso ha la finalitą di assicurare al datore di lavoro il tempo necessario ad operare la sostituzione del lavoratore recedente e/o ad assumere eventuali decisioni volte ad introdurre modifiche nell'organizzazione del lavoro proprio in vista della prosecuzione dell'attivitą produttiva e lavorativa (Nel caso di specie, richiamato anche l'enunciato principio, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, la corte d'appello aveva correttamente condannato la societą ricorrente alla restituzione delle somme trattenute a titolo di indennitą sostitutiva di preavviso dopo la presentazione delle dimissioni da parte dei lavoratori controricorrenti, in quanto, nella circostanza, la stessa, quale ex datrice di lavoro, non solo aveva manifestato la carenza di ogn interesse alla prestazione lavorativa nell'immediato, esonerando i lavoratori medesimi dal prestarla, ma, soprattutto, era carente di interesse anche alla prosecuzione del rapporto alla luce della procedura di mobilitą, avviata in data antecedente alle predette dimissioni).