(massima n. 1)
La condanna del datore di lavoro, in caso di omissione contributiva, può essere richiesta in via generica al risarcimento del danno ex art. 2116, co. 2, c.c., senza necessità di instaurare il litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale (INPS), salvo che si tratti di azione volta alla costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962.