(massima n. 1)
In tema di appalto privato, l'attestato di regolare esecuzione dei lavori, non essendo equipollente ad un'accettazione espressa o tacita dell'opera senza riserve da parte del committente, non comporta il decorso di termini decadenziali o prescrizionali, in deroga al disposto dall'art. 1665, comma 4 c.c..