Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 34623 del 27 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di appalto privato, l'attestato di regolare esecuzione dei lavori, non essendo equipollente ad un'accettazione espressa o tacita dell'opera senza riserve da parte del committente, non comporta il decorso di termini decadenziali o prescrizionali, in deroga al disposto dall'art. 1665, comma 4 c.c..

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