Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 16089 del 10 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di appalto, l'accettazione tacita dell'opera da parte del committente può avvenire anche per facta concludentia, ma il pagamento dei SAL (Stati di Avanzamento Lavori) non è in sé idoneo a supportare la sussistenza della intervenuta accettazione tacita dell'opera, neppure per facta concludentia, in assenza di qualunque richiamo a una effettiva consegna dell'opera medesima.

(massima n. 2)

Nel caso di un contratto di appalto che prevede la fornitura e installazione "chiavi in mano" di un impianto fotovoltaico, l'applicabilità dell'art. 1668 cod. civ., che consente la risoluzione del contratto solo in caso di totale inidoneità dell'opera all'uso cui era destinata, deve essere valutata dal giudice del merito sulla base delle risultanze probatorie acquisite nel processo e non può essere riesaminata nella sede di legittimità.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.