(massima n. 1)
Nel caso in cui il contratto preveda espressamente un termine per il compimento delle operazioni di collaudo e lo stesso trascorra senza che sia stato adottato alcun provvedimento, tale comportamento dev'essere considerato equivalente al rifiuto del collaudo e si traduce in un inadempimento della committente; l'appaltatore č legittimato ad agire in sede giurisdizionale per ottenere l'accertamento della estinzione della propria obbligazione ed il riconoscimento dei propri diritti.