Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 15665 del 5 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui il contratto preveda espressamente un termine per il compimento delle operazioni di collaudo e lo stesso trascorra senza che sia stato adottato alcun provvedimento, tale comportamento dev'essere considerato equivalente al rifiuto del collaudo e si traduce in un inadempimento della committente; l'appaltatore č legittimato ad agire in sede giurisdizionale per ottenere l'accertamento della estinzione della propria obbligazione ed il riconoscimento dei propri diritti.

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