Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 22260 del 25 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli interessi moratori disciplinati dal D.Lgs. n. 231 del 2002 sono stati introdotti in attuazione della direttiva 2000/35/CE, al fine di svolgere una funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, definite dall'art. 2 del D.Lgs. citato.  La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed č, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c.

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