(massima n. 1)
In caso di appalto pubblico, poiché la validità di un progetto di una costruzione edilizia è condizionata dalla sua rispondenza alle caratteristiche geologiche del suolo su cui essa deve sorgere, l'appaltatore è tenuto al controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente e risponde dei vizi e delle deficienze dell'opera, pur se ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione, eccezion fatta per quelle condizioni geologiche non accertabili con l'ausilio di strumenti e conoscenze normali che costituiscono la c.d. sorpresa geologica.