(massima n. 1)
In materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art. 2112 c.c., si applica anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda e conseguente retrocessione della stessa all'originario cedente, purchč quest'ultimo prosegua l'attivitą gią esercitata in precedenza, mediante l'immutata organizzazione aziendale, con onere della prova a carico di chi invoca gli effetti dell'avvenuto trasferimento.