Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 1298 del 17 gennaio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art. 2112 c.c., si applica anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda e conseguente retrocessione della stessa all'originario cedente, purchč quest'ultimo prosegua l'attivitą gią esercitata in precedenza, mediante l'immutata organizzazione aziendale, con onere della prova a carico di chi invoca gli effetti dell'avvenuto trasferimento.

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