(massima n. 1)
In tema di rapporto di lavoro subordinato, anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c. rappresenta elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacitą di questo, gią al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. Č compito del giudice del merito di verificare quando il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacitą tecniche, tale che proprio in virtł di esso sia possibile fornire lo stesso servizio, cosģ scongiurandosi operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale, in quanto il ramo ceduto dev'essere dotato di effettive potenzialitą commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale č organizzato.