(massima n. 1)
In caso di successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi, non sussiste un diritto dei lavoratori licenziati dall'appaltatore cessato al trasferimento automatico all'impresa subentrante, ma occorre accertare in concreto che vi sia stato un trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., mediante il passaggio di beni di non trascurabile entitą, nella loro funzione unitaria e strumentale all'attivitą di impresa, o almeno del "know how" o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti, altrimenti ostandovi il disposto dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 276 del 2003, non in contrasto, sul punto, con la giurisprudenza eurounitaria che consente, ma non impone, di estendere l'ambito di protezione dei lavoratori di cui alla direttiva n. 2001/23/CE ad ipotesi ulteriori rispetto a quella del trasferimento di azienda (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso di parte datoriale, la Suprema Corte, richiamato l'enunciato principio, ha cassato la decisione gravata e, decidendo nel merito, rigettato la domanda del lavoratore che, licenziato a seguito di procedura di mobilitą "ex lege" n. 223 del 1991, deducendo che il servizio regionale di emergenza 118 in Sicilia era stato assunto dalla societą ricorrente, configurando un trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. nel passaggio della gestione tra societą cedente e societą cessionaria, aveva ottenuto nei gradi di merito la declaratoria d'illegittimitą del licenziamento intimato dalla prima, con prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della seconda).