Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 30094 del 30 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di dichiarazione giudiziale di nullità della cessione di un ramo d'azienda e di conseguente ordine di ripristino del rapporto di lavoro, il pensionamento del dipendente non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro, perché la disciplina dell'incompatibilità tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul solo piano del rapporto previdenziale e determina la sospensione della prestazione pensionistica senza comportare l'invalidità del rapporto di lavoro, sicché il ripristino del rapporto ex tunc determina soltanto l'obbligo del lavoratore di restituire i ratei percepiti, divenuti indebiti.

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