(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui sia accertata l'illegittimitą della cessione di azienda o di ramo di essa, le somme percepite dal lavoratore a titolo d'indennitą di disoccupazione dall'INPS, non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto per il mancato ripristino del rapporto ad opera del cedente, poichč il trattamento economico dovuto al lavoratore illegittimamente trasferito ha natura retributiva. Tale principio opera anche nel caso di sospensione del rapporto per malattia, infortunio e cassa integrazione, non rilevando ai fini che interessano l'impossibilitą di rendere la prestazione, trattandosi di eventi sopravvenuti in una situazione di perdurante inadempimento contrattuale, come tali non idonei a esimere la parte inadempiente dal pagamento della prestazione contrattuale.