(massima n. 1)
In caso di successione di imprese nell'appalto per il servizio di igiene urbana, la previsione dell'art. 6 del c.c.n.l. Ambiente del 2012, in rinnovo dell'art. 4 del c.c.n.l. del 1995, assume - a prescindere dalla configurabilitą di un'ipotesi di tutela ex art. 2112 c.c. - efficacia cogente nei confronti delle imprese affidatarie del servizio di igiene ambientale, configurando un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione in capo al lavoratore alle dipendenze dell'impresa cessata, che rinviene la propria "ratio" nell'esigenza che l'avvicendamento nell'appalto non determini la perdita di occupazione dei lavoratori ad esso addetti in via ordinaria.