(massima n. 1)
In tema di trasferimento di azienda, l'azione del lavoratore per accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il cessionario non č soggetta al termine di decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), che riguarda i soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimitā o la validitā, nč puō trovare applicazione la lett. d) della stessa disposizione, trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. giā contemplata dalla lettera precedente.