Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 3235 del 5 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La disciplina della decadenza prevista dall'art. 32, comma 4, L. n. 183/10 si applica in caso di cessione d'azienda solo quando viene impugnata la cessione ex art. 2112 c.c., oppure quando si impugna il licenziamento intimato prima della cessione o da parte del cessionario dopo la stessa; invece, tale disciplina decadenziale non viene in rilievo quando il lavoratore chieda che si accerti la continuitą del rapporto alle dipendenze del cessionario.

(massima n. 2)

In caso di trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., il licenziamento intimato dopo il passaggio del rapporto di lavoro č considerato tamquam non esset e non deve essere impugnato entro alcun termine di decadenza, poiché la questione riguarda gli effetti legali derivanti dal passaggio e non l'estinzione del rapporto.

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