(massima n. 1)
La disciplina della decadenza prevista dall'art. 32, comma 4, L. n. 183/10 si applica in caso di cessione d'azienda solo quando viene impugnata la cessione ex art. 2112 c.c., oppure quando si impugna il licenziamento intimato prima della cessione o da parte del cessionario dopo la stessa; invece, tale disciplina decadenziale non viene in rilievo quando il lavoratore chieda che si accerti la continuitą del rapporto alle dipendenze del cessionario.