(massima n. 1)
Nelle fattispecie di cambiamento dell'armatore della nave e dell'esercente il velivolo ex artt. 343 e 917 c.n. non č configurabile un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., in quanto esse si riferiscono ad un singolo elemento dell'azienda (la nave e l'aeromobile) e ai contratti di arruolamento su navi e aeromobili determinati.