(massima n. 1)
Nel trasferimento d'azienda, in conformità all'art. 2112 c.c., il mantenimento delle condizioni di lavoro previste da un contratto collettivo non implica che tali condizioni siano immutabili per l'intera durata del rapporto. Il cessionario può applicare un contratto collettivo differente, eventualmente meno favorevole, purché le condizioni peggiorative non siano applicate esclusivamente a causa del trasferimento.