Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 19723 del 17 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di trasferimento d'azienda nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è essenziale verificare se la procedura abbia finalità liquidatone per stabilire l'applicabilità del comma 4-bis o del comma 5 dell'art. 47 della L. n. 428/1990. Solo nel caso di finalità liquidatone si può legittimamente derogare alla regola della continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario ex art. 2112 c.c.

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