(massima n. 1)
In tema di licenziamento, la mancata impugnativa dell'atto di recesso nel termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione, ex art. 6 l. n. 604 del 1966, determina il consolidamento dell'effetto estintivo del rapporto di lavoro anche quando, in caso di trasferimento d'azienda, l'atto di risoluzione del rapporto sia intimato dal cedente, ma anteriormente alla produzione di effetti di tale trasferimento, dovendosi escludere che il predetto termine decorra dalla cessazione dell'efficacia del rapporto di lavoro.