(massima n. 1)
La responsabilitą solidale tra cedente e cessionario di ramo d'azienda, prevista dall'art. 2112 c.c., si estende a tutti i crediti dei lavoratori, indipendentemente dalla loro natura risarcitoria o retributiva. La retrocessione del ramo d'azienda non esonera il datore di lavoro (cedente e cessionario) dall'obbligo di risarcimento per l'integrazione salariale non percepita dai lavoratori.