Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 19870 del 18 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitą solidale tra cedente e cessionario di ramo d'azienda, prevista dall'art. 2112 c.c., si estende a tutti i crediti dei lavoratori, indipendentemente dalla loro natura risarcitoria o retributiva. La retrocessione del ramo d'azienda non esonera il datore di lavoro (cedente e cessionario) dall'obbligo di risarcimento per l'integrazione salariale non percepita dai lavoratori.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.