(massima n. 1)
In virtł dell'art. 2112 c.c., in caso di affitto di azienda, il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per tutti i crediti che il lavoratore aveva al momento del trasferimento. Tuttavia, tale responsabilitą solidale non si estende ai crediti del lavoratore maturati successivamente alla retrocessione dell'azienda alla curatela fallimentare.