(massima n. 1)
In materia di cessazione del contratto di affitto d'azienda e conseguente retrocessione all'originario cedente, la disciplina di cui all'art. 2112 c.c. può trovare applicazione solo qualora il cedente prosegua l'attività mediante l'immutata organizzazione aziendale, con onere della prova a carico di chi invoca gli effetti dell'avvenuto trasferimento.