(massima n. 1)
In ipotesi di trasferimento d'azienda, il diritto dei lavoratori di passare alle dipendenze del cessionario č intangibile, nonostante eventuali accordi sindacali che modulino i termini e le condizioni del trasferimento; la cessione ex art. 2112 c.c. non puō escludere il passaggio dei lavoratori alla societā cessionaria se non in caso di accordi previsti in una procedura liquidatoria con cessazione dell'attivitā. In tal caso il datore di lavoro cessionario č l'unico soggetto obbligato a garantire la continuitā del rapporto di lavoro ed a corrispondere il risarcimento del danno; non č configurabile una responsabilitā solidale del cedente in capo al risarcimento del lavoratore per la continuazione del rapporto.