(massima n. 1)
Il credito del lavoratore al TFR accantonato presso il datore di lavoro, con finalità di destinazione alla previdenza complementare, assume natura retributiva nel momento in cui il vincolo di destinazione non si attua a causa dell'inadempimento del datore di lavoro. In tale caso, il lavoratore può vantare un credito di natura retributiva nei confronti del datore di lavoro, e, in caso di cessione d'azienda, questo debito passa al datore di lavoro cessionario in conformità all'art. 2112 cod. civ.