Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12274 del 9 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di trasferimento d'azienda, l'art. 2112 c.c. trova applicazione non solo nelle ipotesi di affitto d'azienda ma anche in quelle di retrocessione dell'azienda affittata, garantendo la continuitą dei rapporti di lavoro e l'obbligo da parte del cessionario di mantenere l'occupazione dei dipendenti. La disposizione codicistica si applica anche se si verifica una sospensione dell'attivitą per ristrutturazione o se la retrocessione si realizza con una breve interruzione dell'attivitą.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.