(massima n. 1)
In tema di trasferimento d'azienda, l'art. 2112 c.c. trova applicazione non solo nelle ipotesi di affitto d'azienda ma anche in quelle di retrocessione dell'azienda affittata, garantendo la continuitą dei rapporti di lavoro e l'obbligo da parte del cessionario di mantenere l'occupazione dei dipendenti. La disposizione codicistica si applica anche se si verifica una sospensione dell'attivitą per ristrutturazione o se la retrocessione si realizza con una breve interruzione dell'attivitą.