Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 13184 del 18 maggio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di trasferimento d'azienda, anche se temporaneamente gestita da un ente pubblico, ai fini dell'applicabilitā dell'art. 2112 c.c., č determinante che l'entitā economica, indipendentemente dal mutamento del titolare, conservi la propria identitā e vi sia un passaggio di elementi materiali significativi tra le imprese coinvolte.

(massima n. 2)

L'art. 2112 c.c. č applicabile anche nei casi in cui il trasferimento dell'azienda non derivi dall'esistenza di un contratto tra cedente e cessionario, ma sia riconducibile ad un atto autoritativo della pubblica amministrazione, con conseguente diritto dei dipendenti dell'impresa cedente alla continuazione del rapporto di lavoro subordinato con l'impresa subentrante, purché si accerti l'esistenza di una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese.

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