(massima n. 1)
Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., č indispensabile che il ramo ceduto possieda una autonomia funzionale tale da consentirgli di svolgere l'attivitā imprenditoriale in modo indipendente dalla cedente. Tale autonomia implica la capacitā del ramo di operare autonomamente sul mercato, con i propri mezzi funzionali ed organizzativi, anche senza rilevanti integrazioni da parte del cessionario.