(massima n. 1)
La disciplina di cui all'art. 2112 c.c. trova applicazione anche quando il trasferimento d'azienda avvenga mortis causa, essendo quest'ultimo ravvisabile in ogni caso in cui, ferma restando nel suo nucleo essenziale l'organizzazione del complesso di beni destinati all'esercizio dell'impresa, si verifichi la sostituzione della persona del titolare, quale che sia il mezzo tecnico-giuridico attraverso il quale tale sostituzione si attui, e quindi anche a mezzo di successione ereditaria.