Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 17203 del 26 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del trasferimento di ramo di azienda previsto dall'art. 2112 cod. civ., anche nel testo modificato dall'art. 32 del D.Lgs. n. 276 del 2003, rappresenta elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" (Nel caso di specie, relativo ad una operazione di cessione dell'attività di recupero dei crediti nel settore bancario, richiamato l'enunciato principio, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la decisione gravata in quanto, nella circostanza, la corte territoriale, nel confermare in sede di gravame l'inefficacia del trasferimento del ramo d'azienda, aveva verificato che, in concreto, dopo il negozio traslativo, l'attività della cessionaria era rimasta indissolubilmente legata, in termini di vera e propria dipendenza funzionale, ad alcune attività rimaste in capo alla cedente).

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