Cassazione civile Sez. II sentenza n. 19346 del 14 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di appalto, quando l'appaltatore propone variazioni alle modalitą convenute dell'opera, l'art. 1659 cod. civ. impone che l'autorizzazione del committente alle variazioni sia provata per iscritto. Pertanto, le prove testimoniali volte a dimostrare tali variazioni sono inammissibili.

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