(massima n. 1)
In sede di legittimitā, il sindacato della Corte di Cassazione sui presupposti di fatto che determinano l'applicazione dell'art. 2112 c.c. č limitato alla verifica della correttezza della ricognizione degli elementi legali identificativi del trasferimento del ramo d'azienda effettuata dai giudici di merito, senza possibilitā di revisione dell'accertamento delle circostanze di fatto, sempre che la motivazione sia sufficiente e non contraddittoria.