Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 18947 del 10 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del trasferimento del ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, che va inteso, in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, quale capacitą, gią al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva escluso l'applicabilitą dell'art. 2112 c.c., sul presupposto che in concreto, dopo la cessione del ramo d'azienda, l'attivitą della cessionaria era rimasta indissolubilmente legata, in termini di vera e propria dipendenza funzionale, ad alcune attivitą rimaste in capo alla cedente).

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