(massima n. 1)
Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., č elemento costitutivo dell'operazione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ossia la sua capacitā di svolgere autonomamente un'attivitā produttiva con mezzi propri, indipendentemente dall'eventuale contratto di fornitura di servizi stipulato tra cedente e cessionario. La preesistenza del ramo ceduto implica che esso debba essere in grado di operare sul mercato anche verso terzi e non solo verso la cedente.