Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 18948 del 10 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., č elemento costitutivo dell'operazione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ossia la sua capacitā di svolgere autonomamente un'attivitā produttiva con mezzi propri, indipendentemente dall'eventuale contratto di fornitura di servizi stipulato tra cedente e cessionario. La preesistenza del ramo ceduto implica che esso debba essere in grado di operare sul mercato anche verso terzi e non solo verso la cedente.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.