(massima n. 1)
L'estinzione definitiva del rapporto di lavoro per effetto di un licenziamento passato in giudicato impedisce la configurazione di un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. Non si può applicare la disciplina del trasferimento d'azienda se il rapporto di lavoro è cessato prima del trasferimento stesso.