(massima n. 1)
Ai fini della configurazione del trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., č necessario il passaggio di un complesso di beni strumentali idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di una determinata attivitā d'impresa. Tale requisito č soddisfatto anche se il complesso non esaurisce tutti i beni costituenti l'azienda, purché conservi un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa.