Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 21299 del 30 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurazione del trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., č necessario il passaggio di un complesso di beni strumentali idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di una determinata attivitā d'impresa. Tale requisito č soddisfatto anche se il complesso non esaurisce tutti i beni costituenti l'azienda, purché conservi un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa.

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