(massima n. 1)
In tema di trasferimento d'azienda, ai fini dell'applicabilitą dell'art. 2112 c.c., costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto e la sua capacitą di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente. Tale autonomia funzionale deve preesistere al trasferimento e l'identitą del complesso oggetto di cessione viene mantenuta se viene conservato il complesso dei beni e mezzi materiali e immateriali necessari all'esercizio di un'attivitą economica.