Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 21941 del 30 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di trasferimento d'azienda, ai fini dell'applicabilitą dell'art. 2112 c.c., costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto e la sua capacitą di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente. Tale autonomia funzionale deve preesistere al trasferimento e l'identitą del complesso oggetto di cessione viene mantenuta se viene conservato il complesso dei beni e mezzi materiali e immateriali necessari all'esercizio di un'attivitą economica.

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